Allegato Tecnico›Sez. II
Art. 16
Abrogato17 / 70Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato "Elenco Prezzi unitari" di cui all'.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito.
4. Nel quadro economico confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all', comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni;
b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;
c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;
d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
f) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonché dagli utili della funzione propria di contraente generale o concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale di cui all', comma 13, del presente decreto legislativo;
h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni;
i) tutti gli oneri fino al collaudo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-16