Allegato Tecnico›Sez. II
Art. 12
Abrogato13 / 70Calcoli delle strutture e degli impianti
In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da garantire il corretto dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-12