Art. 55 bis · Sanzioni per danno ambientale
Titolo V

Art. 55 bis

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Sanzioni per danno ambientale

In vigore dal 13 feb 2018
1. Le sanzioni di cui agli sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato. 2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-55-bis