Titolo III
Art. 49 undecies
58 / 94Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti
In vigore dal 13 feb 2018
1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all' del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-49-undecies