Art. 48 · Obblighi del noleggiante
Titolo IIICapo II

Art. 48

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Obblighi del noleggiante

In vigore dal 22 dic 2020
1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-48