Titolo III›Capo I
Art. 45
63 / 94Obblighi del locatore
In vigore dal 15 set 2005
1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-45