Art. 44 · Prescrizione
Titolo IIICapo I

Art. 44

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Prescrizione

In vigore dal 15 set 2005
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell', dalla riconsegna dell'unità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-44