Art. 42 · Locazione e forma del contratto
Titolo III›Capo I

Art. 42

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Locazione e forma del contratto

In vigore dal 10 mag 2026
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato. 2. Con l'unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta. 3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-42