Art. 41 · Assicurazione obbligatoria
Titolo IICapo V

Art. 41

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Assicurazione obbligatoria

In vigore dal 13 feb 2018
1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall', con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. 2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati. 3. L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all' del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-41