Art. 35 · Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
Titolo IICapo III

Art. 35

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Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto

In vigore dal 15 set 2005
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto 1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-35