Art. 77 · Notificazioni e comunicazioni
Capo VI

Art. 77

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Notificazioni e comunicazioni

In vigore dal 3 ago 2005
1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-77