Art. 74 · Proroga degli organi elettivi
Capo VI

Art. 74

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Proroga degli organi elettivi

In vigore dal 3 ago 2005
1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data dì entrata in vigore del presente decreto. 2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-74