Capo VI
Art. 61
61 / 79Costituzione dell'Albo unico
In vigore dal 3 ago 2005
1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'.
2. Nei casi in cui l'ambito territoriale del nuovo ordine differisca da quello di uno od entrambi gli enti cessanti, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà alla iscrizione dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili che hanno la residenza od il domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.
3. Eventuali controversie sono rimesse alla determinazione del Ministro della giustizia, che si avvarrà della Commissione di cui all'.
4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all', conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.
5. L'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal comma 6 dell'.
6. Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista".
Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista".
7. Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli albi di cui al comma 6, egli verrà iscritto nell'Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali.
8. Coloro che sono iscritti contestualmente negli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali dovranno esercitare, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o tra i ragionieri commercialisti. Tale opzione dovrà essere esercitata entro la data del 31 dicembre 2006 e comunicata alla commissione di cui all' ed ha valore per tutto il periodo transitorio. Gli iscritti che non avranno esercitato l'opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell'Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-61