Art. 57 · Riammissione dei radiati
Capo I

Art. 57

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Riammissione dei radiati

In vigore dal 3 ago 2005
1. II professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-57