Art. 55 · Impugnazioni
Capo I

Art. 55

49 / 79

Impugnazioni

In vigore dal 3 ago 2005
1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli . dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e dei pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione. 2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti. 3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-55