Capo I
Art. 55
49 / 79Impugnazioni
In vigore dal 3 ago 2005
1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli . dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e dei pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.
2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.
3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-55