Art. 54 · Sospensione per morosità
Capo I

Art. 54

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Sospensione per morosità

In vigore dal 3 ago 2005
1. Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall', comma 1, lettera p), o dall'. comma 1, lettera h). 2. La sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-54