Art. 52 · Sanzioni disciplinari
Capo I

Art. 52

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Sanzioni disciplinari

In vigore dal 3 ago 2005
1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente può irrogare le seguenti sanzioni: a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo, b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni, c) la radiazione dall'Albo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-52