Art. 51 · Astensione e ricusazione
Capo I

Art. 51

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Astensione e ricusazione

In vigore dal 3 ago 2005
1. I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell' del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. 2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio. 3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della corte d'appello viciniore, stabilita dal Consiglio nazionale. 4. Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
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