Capo I›Sez. I
Art. 35
53 / 79Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità
In vigore dal 3 ago 2005
Divieto di iscrizione in più Albi,
Sezioni ed elenchi. Anzianità
1. Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.
2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianità derivante da quest' ultima iscrizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-35