Art. 31 · Notificazione delle decisioni
Capo I

Art. 31

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Notificazione delle decisioni

In vigore dal 3 ago 2005
1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-31