Capo I
Art. 24
24 / 79Collegio dei revisori
In vigore dal 3 ago 2005
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. 11 mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.
5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-24