Art. 13 · Riunioni consiliari
Capo I

Art. 13

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Riunioni consiliari

In vigore dal 3 ago 2005
1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi. 2. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. 3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente. 4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-13