Art. 11 · Attribuzioni del presidente
Capo I

Art. 11

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Attribuzioni del presidente

In vigore dal 3 ago 2005
I. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare. 2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-11