Art. 4 · Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

Art. 4

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Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

In vigore dal 23 lug 2005
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;126#art-4