Art. 1
1 / 6Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
In vigore dal 23 lug 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni in tema di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000.
2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;126#art-1