Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 lug 2005
1. Il personale in servizio alla data del 1° luglio 2003 conserva la titolarità delle convenzioni. 2. Alla scadenza delle convenzioni ciascuna ASL procede alla stipula delle convenzioni secondo i modelli tipo già utilizzati dall'amministrazione penitenziaria, salva la potestà dell'Assessorato regionale alla sanità di approvare nuovi testi di convenzione-tipo e salvo adeguamento ai nuovi assetti normativi e tariffari, come definiti con gli accordi collettivi nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;125#art-3