Art. 1
1 / 4In vigore dal 23 lug 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto siciliano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999, svolte dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito del territorio della Regione, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono trasferite alla Regione Siciliana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;125#art-1