Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 set 2005
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall' del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-13;124#art-3