Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 5 set 2005
1. Dopo l'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall' del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è inserito il seguente: «Art. 20-ter. - 1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-13;124#art-11