Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 5 set 2005
1. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall' del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-13;124#art-10