Titolo III
Art. 20
20 / 21Attuazione
In vigore dal 26 lug 2005
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per la prima volta con riferimento al bilancio di esercizio relativo all'anno 2005.
2. Ai fini della prima individuazione dei conglomerati finanziari, rilevano i dati di bilancio relativi all'esercizio 2004. Le autorità di vigilanza italiane comunicano alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario individuato ai sensi dell' l'applicazione della normativa sulla vigilanza supplementare di cui al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142#art-20