Art. 18 · Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20
Titolo II

Art. 18

18 / 21

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20

In vigore dal 26 lug 2005
1. Dopo l' della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è inserito il seguente: «Art. 10-bis (Consultazione con le altre autorità di vigilanza). - &1;1. L'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all', consulta preliminarmente le autorità competenti degli altri Stati membri allorchè l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtù dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia: a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142#art-18