Art. 16 · Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo II

Art. 16

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Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

In vigore dal 26 lug 2005
1. All' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro. 4-ter. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea. 4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.». 2. All'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Agli effetti del presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalità con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilità, in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di recepimento della direttiva 2002/87/CE.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142#art-16