Capo V
Art. 14
14 / 21Sanzioni nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista
In vigore dal 26 lug 2005
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 103.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità competenti.
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, l'autorità competente individuata ai sensi dell', comma 2, applica la procedura di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142#art-14