Art. 3 · Obiettivi indicativi nazionali

Art. 3

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Obiettivi indicativi nazionali

In vigore dal 1 gen 2007
1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento. 2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;128#art-3