Capo III
Art. 9
9 / 17Continuità del patrocinio a spese dello Stato
In vigore dal 16 lug 2005
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, quando il beneficiario del patrocinio chiede che la sentenza di un giudice straniero sia eseguita o dichiarata esecutiva in Italia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-9