Capo III
Art. 6
6 / 17Effetti dell'ammissione al patrocinio
In vigore dal 16 lug 2005
1. La persona fisica, che sia parte in un processo ai sensi dell', ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dal presente decreto.
2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce:
a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;
b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste all' e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.
3. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
4. Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-6