Capo II
Art. 5
5 / 17Condizioni legate al merito della controversia
In vigore dal 16 lug 2005
1. La domanda di patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata è respinta.
2. Ai fini del comma 1, quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente sono valutate l'importanza del caso specifico per il richiedente e la natura della causa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-5