Art. 5 · Forme associate delle organizzazioni di produttori
Capo I

Art. 5

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Forme associate delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 30 giu 2005
1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all', comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi: a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori; b) gestire le crisi di mercato; c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi; d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori; e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse; f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi. 2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all', comma 1. 3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.
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