Art. 10 · Contratti quadro
Capo III

Art. 10

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Contratti quadro

In vigore dal 30 giu 2005
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all', comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi: a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato; b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente; d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea; e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102#art-10