Art. 1 · Definizioni
Capo I

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 30 giu 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto l', comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 febbraio 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; Emana il seguente decreto legislativo: . Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario; b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata; c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'; d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro; e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell' che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102#art-1