Art. 4 · Istituzione del reparto pesca marittima

Art. 4

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Istituzione del reparto pesca marittima

In vigore dal 29 giu 2005
1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, è definita l'organizzazione del reparto medesimo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;100#art-4