Art. 14
14 / 20Degli atti di stato civile in corso di navigazione
In vigore dal 10 dic 2005
1. L'articolo 834 del codice della navigazione è abrogato.
2. L'articolo 835 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC.
All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare.
Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.".
3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: "degli atti di matrimonio e" sono soppresse.
4. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC.
Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo.".
5. L'articolo 838 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-14