Art. 13 · Degli incidenti aeronautici in mare

Art. 13

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Degli incidenti aeronautici in mare

In vigore dal 23 giu 2005
1. L'articolo 830 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-13