Art. 12 · Della polizia di bordo

Art. 12

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Della polizia di bordo

In vigore dal 23 giu 2005
1. Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati. 2. L'articolo 815 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 815 (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili). - Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.». 3. L'articolo 816 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 816 (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). - L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.». 4. Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.». 5. L'articolo 818 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 818 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). - Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.». 6. L'articolo 819 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 819 (Getto da aeromobili in volo). - Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.». 7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-12