Art. 11
11 / 11Disciplina transitoria
In vigore dal 20 mag 2005
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all', comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all' possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Marzano, Ministro delle attività produttive
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-15;77#art-11