Art. 11
11 / 11Disposizioni finali
In vigore dal 17 mag 2005
1. Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonché le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sono modificati gli allegati al presente decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede comunitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;73#art-11