Art. 11 · Disposizioni finali

Art. 11

11 / 11

Disposizioni finali

In vigore dal 17 mag 2005
1. Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonché le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. 2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sono modificati gli allegati al presente decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede comunitaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;73#art-11