Capo IV
Art. 8
10 / 13Relazione con gli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10 e con l'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
In vigore dal 14 mag 2005
1. Le disposizioni degli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224 del 2003, si applicano anche nel caso di coltivazione di OGM autorizzati ai sensi del regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni previste negli , le disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 si applicano anche nel caso di danni provocati dalla immissione in commercio di OGM destinati all'alimentazione umana o degli animali o di alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da OGM, rientranti nel campo di applicazione del regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;70#art-8