Capo III
Art. 6
9 / 13Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 20 del regolamento
In vigore dal 14 mag 2005
1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;70#art-6