Art. 10
10 / 14Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 12 mag 2017
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l' della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, 7 ottobre 1997, n. 397 e 30 gennaio 2002, n. 29, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente in data 10 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed è abrogato per le restanti disposizioni.
3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalità esecutive delle procedure ivi disciplinate.
4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con il presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle attività di cui agli , commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;66#art-10